IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA 
                            Sezione Prima 
 
    ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 1861 del 2011, proposto da: 
        1) Alfonso Terrasi,  2)  Girolamo  Conte,  3)  Daniele  Carlo
Sparacello, 4) Rosario Gulino, 5)  Diego  Bottari,  6)  Regis  Joseph
Gangi, 7) Salvatore Cosentino, 8)  Bernardino  Ciritto,  9)  Antonino
Cannistrari, 10) Giuseppe Amorelli, 11) Marcello Aiello,  12)  Giovan
Maria Zichichi, 13) Salvatore Affatigato, 14)  Paolo  Signorino,  15)
Francesco Mongiovi', 16) Gaetano La  piana,  rappresentati  e  difesi
dagli avvocati Alessandro Scalia, Antonio Passannanti, con  domicilio
eletto presso lo studio Alessandro Scalia in Palermo, via Liberta' n.
171; 
    contro: Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza,
in persona del legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura distrettuale dello  Stato,  domiciliataria  ex
lege in Palermo, via Valerio Villareale 6; 
    per   la   declaratoria   del   diritto   dei   ricorrenti   alla
retrodatazione   dell'attribuzione   della    qualifica    di    Vice
Sovrintendenti del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato  a
far data dal 1° gennaio 2002, data di decorrenza della immissione  in
servizio in ruolo dei vincitori  del  concorso  bandito  con  decreto
ministeriale 22 aprile 2008. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visto  l'atto  di  costituzione   in   giudizio   del   Ministero
dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza; 
    Relatore nell'udienza pubblica del  giorno  8  febbraio  2019  il
dott.  Roberto  Valenti  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
 
                                Fatto 
 
    1.  Con  ricorso  ritualmente  notificato  il  7  luglio  2011  e
depositato  il  29  settembre  2011  i  ricorrenti,  dipendenti   del
Ministero dell'interno, premettono di  essere  (alcuni)  in  servizio
presso  la  Squadra  mobile  della  Questura  di   Palermo   (Sezione
Catturandi), ovvero di prestare (altri) la propria  attivita'  presso
la Direzione investigativa antimafia: illustrano quindi di  rivestire
tutti la qualifica di Vice  Sovrintendenti,  posizione  iniziale  del
ruolo dei Sovrintendenti della Polizia  di  Stato,  alla  quale  sono
approdati merce' la promozione per meriti straordinari,  ex  articoli
72 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982,  per
avere partecipato alle attivita' di indagine che hanno consentito  la
cattura di  pericolosissimi  latitanti  esponenti  di  vertice  nella
gerarchia dell'organizzazione  criminale  denominata  «Cosa  Nostra».
Segnatamente, alcuni ricorrenti  sono  stati  promossi,  per  «meriti
straordinari», come Vice Soprintendenti, con decorrenza dal 5  aprile
2006 (data di cattura del boss latitante  cui  avevano  partecipato),
mentre i restanti sono stati promossi alla medesima qualifica, sempre
per meriti straordinari, con decorrenza dall'11 novembre  2007,  data
di cattura di altro boss latitante alle cui azioni di polizia avevano
concorso. 
    2. Cio' premesso, i ricorrenti evidenziano che  con  decreto  del
Capo della Polizia 22 aprile 2008 veniva bandito il concorso interno,
per  titoli  di  servizio  e  superamento  del  successivo  corso  di
formazione, a n. 252 posti per  la  nomina  alla  qualifica  di  Vice
Soprintendente del ruolo dei Soprintendenti della Polizia  di  Stato,
riservato al personale in possesso della qualifica di Assistente Capo
alla data del 31 dicembre 2001: i relativi vincitori venivano  quindi
promossi alla relativa  qualifica  con  retrodatazione  della  (sola)
decorrenza giuridica alla data del 1° gennaio 2002  (di  accertamento
della vacanza in organico).  Con  successivi  concorsi,  indetti  con
decreto ministeriale 24 settembre 2008, con decreto  ministeriale  31
ottobre 2008 e con decreto  ministeriale  23  luglio  2009,  venivano
indetti  ulteriori  procedure  selettive  interne   sempre   per   la
promozione alla  qualifica  di  Vice  Soprintendenti  del  ruolo  dei
Soprintendenti  della  Polizia  di  Stato  e  i  relativi   vincitori
assumevano quindi la  relativa  qualifica  con  retrodatazione  della
(sola) decorrenza giuridica rispettivamente alle date del 1°  gennaio
2002 (concorso indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2008)  e
1° gennaio 2003 (per i restanti concorsi). 
    3.  In  ragione  di  quanto  rappresentato,  i  ricorrenti,  gia'
promossi  alla  qualifica   di   Vice   Soprintendenti   per   meriti
straordinari, lamentano l'irrazionalita' del combinato disposto delle
disposizioni normative che hanno innovato il sistema delle promozioni
degli appartenenti alla Polizia dello Stato, considerato che, in caso
di promozione per «meriti straordinari», la decorrenza  giuridica  ed
economica e'  fatta  coincidere  con  il  «fatto»  rilevante  cui  ha
partecipato  il  personale  insignito  della   predetta   promozione;
diversamente, per i partecipanti al concorso interno,  la  decorrenza
economica della promozione decorre dalla  data  del  superamento  del
corso di formazione mentre quella giuridica viene  fatta  retrodatare
al 1° gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  nel  quale  si  sono
verificate le carenze di organico.  Quanto  precede,  ad  avviso  dei
ricorrenti,  comporta  un   risultato   irrazionale   connesso   allo
scavalcamento  in  ruolo  dei  ricorrenti,   promossi   per   «meriti
straordinari», da parte dei partecipanti ai concorsi interni  indetti
successivamente, per effetto del  meccanismo  della  «retrodatazione»
(operante esclusivamente per le procedure concorsuali interne). 
    4. Rimasta inevasa la richiesta degli istanti, con cui invitavano
l'Amministrazione a provvedere alla  retrodatazione  in  loro  favore
della nomina (promozione per «meriti straordinari» alla qualifica  di
Vice Soprintendenti), con il presente ricorso (in cui si  rappresenta
per  altro  l'indizione  di  un   ulteriore   concorso   ex   decreto
ministeriale 4 aprile 2011 interno per la medesima qualifica,  i  cui
vincitori godranno di una «retrodatazione» ai fini  giuridici  al  1°
gennaio 2004) i ricorrenti insorgono al fine del  riconoscimento  del
diritto alla  retrodatazione  giuridica  della  nomina,  prospettando
questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 74 comma  1  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982 per contrasto con
gli articoli 3 e 97 della costituzione, articolando altresi'  domanda
di risarcimento dei danni. 
    5. Si costituisce in giudizio il Ministero  dell'interno  con  il
patrocinio  dell'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato  di  Palermo,
eccependo   preliminarmente   (memoria   del   19   dicembre    2018)
l'inammissibilita' del  ricorso  per  difetto  di  instaurazione  del
contraddittorio;  nonche'  l'irricevibilita'  del  medesimo   ricorso
atteso che i ricorrenti,  sin  dalla  pubblicazione  del  bando  (non
impugnato) di cui al decreto ministeriale 19 settembre 2008,  avevano
piena cognizione della circostanza che l'inquadramento  nella  stessa
qualifica, per i vincitori del concorso interno,  avrebbe  avuto  una
decorrenza piu' favorevole rispetto a quella dei medesimi ricorrenti,
ancorche' questi ultimi siano approdati alla stessa  qualifica  (Vice
Soprintendenti) gia' da tempo merce' la gia' citata  promozione  «per
meriti straordinari». Nel merito, l'Avvocatura ha chiesto il  rigetto
del ricorso sottolineando le  differenze  tra  le  procedure  di  che
trattasi  (id  est:   promozione,   senza   concorso,   per   «meriti
straordinari» rispetto ai concorsi interni per titoli  e  superamento
del relativo corso di formazione) che giustificherebbe il  differente
regime della  decorrenza  giuridica  delle  differenti  promozioni  e
relativi istituti. 
    6. I ricorrenti hanno replicato con memoria del 18 gennaio  2019,
insistendo  per  l'accoglimento  e  rinnovando  una   interpretazione
«costituzionalmente orientate» delle disposizioni normative, tale  da
consentire al giudice adito di riconoscere la spettanza  del  diritto
alla  retrodatazione,  ovvero  insistendo   per   le   questioni   di
legittimita' costituzionale prospettati nell'atto introduttivo. 
 
                               Diritto 
 
1.0 - Questioni preliminari in rito. 
    1.1 - Occorre  preliminarmente  delibare  le  eccezioni  in  rito
sollevate dall'Avvocatura distrettuale dello Stato. 
    1.2 - Entrambe le eccezioni vanno disattese per le argomentazioni
che seguono. 
    1.3 - Ed invero,  con  il  ricorso  qui  in  esame  i  ricorrenti
lamentano l'illegittimita'  della  disposizione  normativa,  ove  non
suscettibile di interpretazione «costituzionalmente  orientata»,  che
fa decorrere la decorrenza giuridica  della  promozione  «per  meriti
straordinari» in modo difforme  da  quella  prevista  in  esito  alle
procedure  concorsuali  interne  in   cui   gli   effetti   giuridici
retroagiscono al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in  cui  e'
stata accertata la carenza di organico. Non  sono  impugnati  atti  o
provvedimenti che  hanno  favorito  altri  colleghi,  per  altro  non
individuati, ovvero la loro nomina alla stessa qualifica. In  assenza
di impugnazione di provvedimenti relativi a soggetti terzi, nel  caso
in esame non sono rinvenibili  posizioni  controinteressate  rispetto
alla domanda qui azionata,  tesa  unicamente  al  riconoscimento  del
diritto dei ricorrenti alla retrodatazione delle loro promozioni, per
meriti straordinari, alla qualifica di Vice Soprintendenti. 
    Analoghe questioni valgono,  altresi',  rispetto  alla  ulteriore
eccezione di irricevibilita' per mancata tempestiva impugnazione  del
decreto ministeriale 19 settembre 2008 con cui e'  stato  indetto  il
concorso  interno  per  la  nomina  a  Vice  Soprintendenti  (cui   i
ricorrenti non hanno partecipato per  essere  gia'  stati  «promossi»
alla relativa qualifica) con la previsione della retrodatazione,  per
i relativi vincitori, degli effetti giuridici della promozione. 
    Anche in  questo  caso,  la  domanda  dei  ricorrenti  non  tende
all'annullamento   dei   rispettivi    concorsi    interni    indetti
dall'Amministrazione, essendo qui prospettato,  ripetesi,  unicamente
il  diritto  dei  ricorrenti   ad   ottenere   pari   meccanismo   di
retrodatazione  (dei  soli  effetti   giuridici)   della   promozione
conseguita per  (il  differente  canale  dei  dimostrati  sul  campo)
«meriti straordinari». 
    Il  richiamo  alle  predette  diverse  procedure  (ordinarie)  di
promozione alla qualifica  superiore  e'  utilizzata  dai  ricorrenti
unicamente allo scopo di far emergere  in  concreto  (anche  a  causa
della mancata indizione di anno in anno delle procedure  concorsuali)
l'effetto  peculiare  di  una  promozione   anteriore,   per   meriti
straordinari, causativa di un possibile danno  e  blocco  di  sbocchi
professionali in ragione del subito scavalcamento nel ruolo da  parte
di collegi promossi a seguito  di  procedure  concorsuali  successive
(rispetto alla promozione conseguita dai ricorrenti) in cui opera  il
meccanismo della retrodatazione degli effetti giuridici. 
2.0 - La questione sottoposta al vaglio del  Collegio,  ricostruzione
del contesto normativo  di  riferimento  e  sull'applicabilita'  alla
fattispecie dedotta in giudizio della norma invocata. 
    2.1 - Come gia'  evidenziato,  i  ricorrenti,  appartenenti  alla
Polizia di Stato, sono stati promossi «per meriti straordinari»  alla
qualifica di Vice Soprintendenti del  ruolo  dei  Soprintendenti.  In
applicazione della previsione normativa di cui agli art. 72 e art. 75
decreto del Presidente della Repubblica  n.  335/1982,  i  ricorrenti
sono stati  quindi  promossi  alla  nuova  qualifica  con  decorrenza
giuridica ed economica dalla data del verificarsi dei fatti  ritenuti
meritori per la stessa promozione. 
    Il predetto art. 72 decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
335/1982, nella sua formulazione vigente alla data  di  presentazione
del presente ricorso, prevedeva: 
        «La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita
anche  per  merito  straordinario  agli  assistenti  capo,  ai   vice
sovrintendenti, ai sovrintendenti e ai sovrintendenti  principali,  i
quali,  nell'esercizio  delle   loro   funzioni,   abbiano   compiuto
operazioni di servizio di  particolare  importanza,  dando  prova  di
eccezionale capacita', o abbiano corso grave  pericolo  di  vita  per
tutelare  la  sicurezza  e  l'incolumita'  pubblica,  dimostrando  di
possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della
qualifica   superiore   ovvero   abbiano    conseguito    eccezionali
riconoscimenti  in  attivita'  attinenti  ai  loro   compiti,   dando
particolare prestigio all'Amministrazione della pubblica sicurezza.». 
    Oggi la disposizione in parola non sembra aver subito, per quanto
qui rileva ai fini della presente controversia, sostanziali modifiche
da parte del legislatore che, in ultimo, ha  sostituito  il  comma  1
dell'articolo in questione per effetto dell'art. 2, comma 1,  lettera
N) decreto legislativo  5  ottobre  2018,  n.  126,  che  oggi  cosi'
dispone:  «La  promozione  alla  qualifica  superiore   puo'   essere
conferita anche per merito straordinario  agli  assistenti  capo,  ai
vice sovrintendenti e  ai  sovrintendenti,  i  quali,  nell'esercizio
delle loro funzioni,  abbiano  conseguito  eccezionali  risultati  in
attivita' attinenti ai loro compiti,  rendendo  straordinari  servizi
all'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,   dando   prova   di
eccezionale  capacita'  e  dimostrando  di  possedere   le   qualita'
necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica  superiore,
ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza
e l'incolumita' pubblica.». 
    La predetta previsione normativa e' completata dall'art. 75 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica il cui comma 1,  nella
formulazione ratione temporis vigente, prevedeva che  «Le  promozioni
di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del  verificarsi
del fatto e vengono conferite anche  in  soprannumero,  riassorbibile
con  le  vacanze  ordinarie».  Anche  in   questo   caso,   l'attuale
formulazione della norma, come  in  ultimo  modificata  dall'art.  2,
comma 1, lettera q), n. 1), decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.
126, non refluisce sulla questione dedotta in  giudizio,  consistendo
la modifica intervenuta in una mera operazione di drafting  normativo
(«...dalla data  del  verificarsi  dei  fatti...»  in  luogo  «...del
fatto...»). 
    2.2 - E' indubbio che  il  canale  «ordinario»  previsto  per  la
promozione al grado in questione, di Vice  Soprintendente  del  ruolo
dei Soprintendenti della Polizia di  Stato,  sia  regolato  da  altre
disposizioni dello stesso decreto del Presidente della Repubblica  n.
335/1982 che appare utile richiamare. 
    2.3 - La  ricostruzione  dell'istituto  proposta  dai  ricorrenti
risulta corretta e risulta necessaria per comprendere e scrutinare le
contestazioni mosse in questa sede. 
    2.3.1 - Ed invero, l'art. 21 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335/1982 stabiliva, nella sua versione originaria,  che
la promozione alla qualifica di Vice  Sovrintendente,  avvenisse  con
decorrenza  dalla  data  di  conclusione  del   relativo   corso   di
formazione, sia per cio' che concerne gli effetti economici, sia  per
quanto  attiene  agli  effetti  giuridici  della  stessa  promozione.
Tuttavia  con  il  decreto  legislativo  n.  197/1995   la   predetta
previsione e' stata abrogata e la  materia  e'  stata  riformata  con
l'introduzione,  nel  contesto  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 335/1982, degli articoli da 24-bis a 24-septies. 
    Per  quanto  attiene  alla  promozione  a  Vice   Soprintendente,
qualifica iniziale del ruolo  dei  Soprintendenti  della  Polizia  di
Stato, il neo-introdotto art. 24-quater decreto del Presidente  della
Repubblica n. 335/1982 stabiliva  le  modalita'  e  i  requisiti  per
accedere al relativo concorso interno stabilendo, altresi', al  comma
6, ed in continuita' con la  precedente  disciplina,  che  la  nomina
sarebbe avvenuta in ragione della graduatoria  finale  del  corso  di
formazione, con decorrenza economica e  giuridica  dalla  fine  dello
stesso. 
    2.3.2 - Tuttavia, dopo lo  svolgimento  dei  primi  tre  concorsi
indetti sotto l'egida delle nuove disposizioni (decreto  ministeriale
del 18 gennaio 1997 per 1.500  posti;  decreto  ministeriale  del  31
luglio 1998 per 1.500 posti; decreto ministeriale del 3  luglio  1999
per 2.000 posti), con l'art. 2 del decreto legislativo n. 53/2001  il
legislatore interveniva  modificando  l'art.  24-quater  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 335/1982 (quanto alla ripartizione dei
posti  disponibili  nei  confronti  del  personale  da  ammettere  al
concorso,  con  la  previsione  della  annualita'  delle   selezioni)
stabilendo altresi' al novello comma 7 (per quanto qui rileva) che «i
frequentatori che al termine dei corsi di cui ai comma 1, lettere  a)
e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la  nomina  a  Vice
Sovrintendente nell'ordine determinato dalla  rispettiva  graduatoria
finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1°  gennaio  dell'anno
successivo a quello nel quale si sono verificate  le  vacanze  e  con
decorrenza economica dal giorno successivo alla data  di  conclusione
del corso medesimo. I vincitori del  concorso  di  cui  al  comma  1,
lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di  cui  alla
successiva lettera b)». In altri termini, con  la  predetta  modifica
veniva  operato  uno  iato  tra  decorrenza  economica  e  decorrenza
giuridica della promozione con  l'introduzione  della  retrodatazione
dei soli effetti giuridici al 1° gennaio  dell'anno  successivo  alla
verifica della carenza in organico.  Le  disposizioni  transitorie  e
finali del decreto  legislativo  n.  53/2001,  di  cui  all'art.  12,
stabilivano - al comma 1 - che «Nella prima applicazione del presente
decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31  dicembre
2004, le aliquote di accesso alla qualifica iniziale  del  ruolo  dei
sovrintendenti sono fissate, in deroga a  quanto  previsto  dall'art.
24-quater, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a)
del presente decreto, nel settanta per cento per il concorso  di  cui
al medesimo art. 24-quater, comma 1, lettera a),  e  nel  trenta  per
cento per quello di cui alla successiva lettera b)». Al comma 2 dello
stesso art. 12, decreto legislativo n.  53/2001  era  originariamente
previsto  che  «2.  I  concorsi  di  cui  al  comma  1  sono  indetti
annualmente per tutti i posti disponibili  al  31  dicembre  di  ogni
anno. Per i concorsi da espletarsi per  i  posti  disponibili  al  31
dicembre 2000, l'Amministrazione e' autorizzata ad articolare i corsi
di formazione secondo la ricettivita' degli istituti  di  istruzione,
tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta salva
la decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente dalla data
di conclusione del primo corso di formazione relativo al concorso per
titoli». 
    Solo per i vincitori dei concorsi per i posti disponibili  al  21
dicembre 2000, quindi, la disposizione transitoria manteneva ferma la
precedente regola della decorrenza economica e giuridica  dalla  data
di conclusione del corso di  formazione:  con  il  serio  rischio  di
pretermettere in una migliore posizione  in  ruolo  i  vincitori  dei
nuovi concorsi, per i posti resisi disponibili successivamente, per i
quali avrebbe pero' operato la nuova regola della retrodatazione. 
    2.3.3 - Come evidenziato dai ricorrenti, tuttavia il legislatore,
avvedutosi dell'effetto sopra citato, con l'art. 36, comma  1,  della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 («Disposizioni ordinamentali  in  materia
di  pubblica  amministrazione»)  e'  intervenuto  con  una   modifica
sostituendo, all'art. 12  del  decreto  legislativo  n.  53/2001,  le
parole «fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti» con  la  nuova
previsione  «fatta  salva   la   decorrenza   economica».   In   modo
sostanzialmente  non  dissimile,  foriero  della  medesima  avvertita
necessita', il  legislatore  e'  intervenuto  con  l'art.  5-ter  del
decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, come coordinato con la legge
di conversione 5 novembre  2004,  n.  263  («Misure  urgenti  per  il
personale appartenente  ai  ruoli  degli  Ispettori  delle  Forze  di
Polizia e altre disposizioni concernenti il personale  della  Polizia
di Stato e i consigli della rappresentanza militare») introducendo il
comma 2-bis all'art. 12 del decreto legislativo n.  53/2001  e  cosi'
stabilendo che: «Per i vincitori del concorso interno, per titoli  ed
esame scritto, a 2.000 posti per l'accesso al corso di  aggiornamento
e formazione professionale per  la  nomina  alla  qualifica  di  vice
sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia  di  Stato,
indetto in data 3 luglio 1999, la decorrenza giuridica  della  nomina
e' anticipata, senza alcun effetto  economico  anche  ai  fini  della
promozione alle qualifiche  di  sovrintendente  e  di  sovrintendente
capo, al 31 dicembre 2000». All'evidenza, senza la predetta ulteriore
disposizione normativa, i vincitori del concorsi banditi nel  2003  e
nel 2004  avrebbero  preceduto  in  graduatoria,  per  effetto  delle
previsioni dell'art.  24-quater  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335/1992 come modificato  dal  decreto  legislativo  n.
53/2001, i vincitori del piu' risalente concorso interno indetto  nel
luglio 1999 per i quali  ancora  avrebbe  continuato  ad  operare  il
pregresso  regime  della  decorrenza  non  solo  economica  ma  anche
giuridica della promozione dalla data di  conclusione  del  corso  di
formazione. 
    2.4 - Merce' le modifiche normative  sopra  descritte,  apportate
dal legislatore unicamente nell'ambito delle  promozioni  «ordinarie»
di cui agli art. 24-bis e ss. decreto del Presidente della Repubblica
n. 335/1982, e' stata ricondotta ad  unita'  ed  omogenea  disciplina
l'applicazione  dell'istituto  della  retrodatazione  degli   effetti
giuridici per i vincitori dei concorsi interni succedutisi nel tempo. 
    2.5  -  Nel  contesto  dell'originario  quadro  normativo   sopra
delineato, vigente quindi l'art. 21 del decreto del Presidente  della
Repubblica  n.  335/1982  e  nella  vigenza  altresi'   della   prima
previsione dell'art. 24-quater del medesimo  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  335/1982  (decorrenza  ai  fini  giuridici  ed
economici delle promozioni «ordinarie» dalla data di conclusione  del
corso  di  formazione),  nessuna  problematicita'   scaturiva   dalle
parallele   disposizioni   inerenti   la   promozione   per   «meriti
straordinari», con particolare riferimento alla previsione, contenuta
dell'art. 75 decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  335/1982,
della decorrenza della stessa promozione. 
    2.6 - Pur  nella  indubbia  specificita'  della  «promozione  per
meriti straordinari» disciplinata dagli art. 72 ss. del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 335/1982, tanto da  essere  ricompresa
nell'ambito  del  sistema  delle  c.d.  «ricompense»  per  meriti  di
servizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez.  III,  23  ottobre  2015,  n.
4889), l'istituto costituisce, ad  avviso  del  Collegio,  un  canale
alternativo al conseguimento della promozione  che  si  caratterizza,
per di piu', dalla assenza di una  espressa  domanda  o  volonta'  da
parte dell'interessato, sostanziandosi - di fatto - in  una  positiva
ed ammissibile cooptazione  con  il  riconoscimento  da  parte  della
stessa  pubblica  amministrazione,  nell'esercizio  del  suo   potere
discrezionale (cfr. Tribunale amministrativo regionale Toscana,  sez.
I, 17 luglio 2008, n.  1678),  della  meritorieta'  delle  promozione
medesima secondo il procedimento previsto dallo stesso art. 75 cit. 
3.0 - Sulla impossibilita' di una interpretazione  costituzionalmente
orientata della disposizione normativa. 
    3.1 - I ricorrenti prospettano, in primo luogo,  la  possibilita'
di   una   interpretazione   costituzionalmente    orientata    della
disposizione normativa di cui all'art. 1 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 335/1982, in armonia  con  quanto  stabilito  dal
novellato art. 24-quater del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 335/1982, con particolare riferimento al gia' piu' volte  indicato
comma 7 di cui chiedono l'applicazione analogica alla fattispecie  in
esame: di guisa tale che, in tesi dei ricorrenti, la  promozione  per
meriti straordinari dovrebbe decorrere, ai fini economici, dalla data
del «fatto» (esattamente, come nel caso di promozione  a  seguito  di
concorso,  decorre  dalla  data  di  completamento   del   corso   di
formazione), mentre, a fini giuridici, la decorrenza della promozione
dovrebbe essere retrodatata al  1°  gennaio  dell'anno  successivo  a
quello nel quale si sono verificate le vacanze in organico. 
    Militerebbero in  favore  di  detta  interpretazione,  oltre  che
ragioni di logica e di coerenza del sistema di reclutamento, anche le
stesse previsioni del comma 1 art. 75 cit.  ai  sensi  del  quale  le
promozioni per meriti straordinari possono essere conferite anche  in
sovrannumero salvo riassorbimento con le vacanze ordinarie. 
    3.2 - La tesi,  nei  termini  prospettati,  anche  nel  rinnovato
tentativo che incombe sull'interprete di percorrere tutte le  opzioni
per una lettura costituzionalmente orientata  della  norma  prima  di
adire il Giudice delle leggi, non puo' essere condivisa nel  caso  in
esame. 
    3.2.1 - Fermo restando quanto al successivo punto 4. ,  opina  il
Collegio che non sia possibile operare una lettura costituzionalmente
orientata delle disposizioni normative  sopra  illustrate,  art.  75,
comma 1, decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  335/1982  in
combinato con il citato  art.  24-quater  ,  comma  7,  dello  stesso
decreto del Presidente della Repubblica, tale da  consentire  di  far
rientrare  i  ricorrenti  tra  i  legittimati  ad  una   applicazione
analogica dell'istituto della retrodatazione degli effetti  giuridici
della promozione per meriti straordinari. Il chiaro dettato normativo
contenuto nell'art. 75,  comma  1  risulta  privo  di  polisemia:  un
risultato  ermeneutico  difforme  si  tradurrebbe  in  una  forma  di
disapplicazione della legge o di inammissibile creazione di norma  da
parte del giudice, in deroga  per  altro  al  sistema  accentrato  di
controllo di costituzionalita' previsto dalla Costituzione del  1948;
vieppiu'  che,  come  gia'  evidenziato,   a   fronte   delle   prime
applicazioni  della  nuova   disciplina   relativa   alle   procedure
concorsuali ordinarie, il legislatore si  e'  gia'  fatto  carico  di
intervenire con apposite modifiche normative. 
4.0 - Sulla rilevanza della questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 75, comma 1, decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
335/1982. 
    Cio'  posto,  il  Collegio  dubita  tuttavia  della  legittimita'
costituzionale delle disposizioni contenute nell'art.  75,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982. 
    Questo Tribunale, stante la peculiare  normativa  applicabile  di
cui al combinato disposto degli articoli 72 e 75,  comma  1,  decreto
del Presidente della Repubblica n.  335/1982,  laddove  non  nutrisse
dubbi  sulla  legittimita'  costituzionale  della   norma,   dovrebbe
limitarsi  a  dare  atto  della  volonta'  chiaramente  espressa  dal
legislatore e rigettare il ricorso per infondatezza della domanda. 
    Diversamente, ove la norma  in  questione,  in  accoglimento  dei
dubbi di legittimita' costituzionale che con la presente ordinanza si
sollevano, venisse dichiarata incostituzionale nella parte in cui non
prevede (al pari delle modifiche apportate all'art. 24-quater,  comma
7, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n.  335/1982)
una retrodatazione dei soli effetti giuridici  della  promozione  per
meriti straordinari al 1° gennaio  dell'anno  successivo  in  cui  e'
accertata la carenza di organico, le domande in primis formulate  dai
ricorrenti risulterebbero fondate. 
5.0  -  Sulla  non  manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  75,  comma  1,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 335/1982 in  riferimento  all'art.  3,
comma primo e secondo, e art. 97, comma primo, della Costituzione. 
    5.1 - Il  Collegio,  come  premesso,  dubita  della  legittimita'
costituzionale della disposizione contenuta nell'art.  75,  comma  1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982  nella  parte  in
cui, in modo (divenuto) distonico rispetto alla parallela  disciplina
(come modificata) prevista per  la  promozione  «ordinaria»  ex  art.
24-bis e ss. dello stesso decreto del  Presidente  della  Repubblica,
non consente la  retrodatazione  dei  soli  effetti  giuridici  della
promozione per meriti straordinari. 
    5.1.1 - In relazione al parametro costituzionale di cui  all'art.
3, commi 1 e 2, della Costituzione, si osserva quanto segue. 
    L'Avvocatura distrettuale dello Stato evidenzia che  non  sarebbe
solo  la  decorrenza  giuridica  ad  essere  differente  tra  le  due
modalita'  di  promozione  (id  est:  1.  ordinaria:  2.  per  meriti
straordinari), ma anche il modo di conseguire la stessa: nel  secondo
caso senza concorso, nel primo sottoponendosi ad un concorso. In tesi
dell'Avvocatura  risulterebbe  quindi  del  tutto   normale   che   a
differenti situazioni conseguano diverse conseguenze giuridiche. 
    La tesi, pur sorretta da evidente logica, merita approfondimento. 
    Come  gia'   osservato,   pur   appartenendo   al   genus   delle
«ricompense»,  la  disciplina  dell'istituto  della  «promozione  per
meriti straordinari» di cui  agli  articoli  72  e  75,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 335/1982 costituisce un differente  (e
straordinario) canale per accedere  alle  progressioni  di  carriera,
come chiaramente deducibile dalla formulazione della norma (art.  72,
decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982) che prevede come
la promozione possa essere conseguita «anche per merito straordinario
agli assistenti capo». 
    Nel contesto del pregresso  regime  normativo,  antecedente  alle
modifiche apportate all'art. 24-quater, decreto del Presidente  della
Repubblica n. 335/1982, la sostanziale omogeneita'  della  decorrenza
giuridica delle promozioni conseguite dal personale della Polizia  di
Stato, sia  per  via  ordinaria  sia  per  meriti  straordinari,  non
comportava gli effetti distorsivi qui  prospettati  e  censurati  dai
ricorrenti con il ricorso in esame. 
    Il differente modo di conseguire la promozione (al medesimo grado
superiore) non giustifica, ad avviso del Collegio, il mantenimento di
una differente disciplina relativa alla retrodatazione degli  effetti
giuridici, ad oggi prevista (merce' le modifiche apportate nel  2001)
unicamente per i vincitori del concorso ordinario interno. 
    Entrambe le procedure, sia quella ordinaria che quella per meriti
straordinari, rispondono infatti all'esigenza di  selezionale  e  far
progredire in carriera  il  personale  piu'  idoneo:  mentre  in  via
«ordinaria» tale accertamento e'  compiuto  con  lo  svolgimento  del
concorso e relativo corso  di  formazione,  e'  stato  parallelamente
previsto  che  la  stessa  pubblica  amministrazione  possa,  a   suo
insindacabile  giudizio,  selezionare  i  piu'  meritevoli   con   il
conferimento della promozione per meriti straordinari: selezione  che
avviene ex officio, su proposta formulata (entro i  termini  previsti
dal comma 3, art. 75, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
335/1982) dal Questore della provincia in cui sono avvenuti i «fatti»
meritori, d'iniziativa o  su  rapporto  del  dirigente  dell'ufficio,
dell'istituto o del reparto, ovvero, per  il  personale  in  servizio
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da
esso direttamente dipendenti, dal direttore centrale per  le  risorse
umane, d'iniziativa o su rapporto  dei  direttori  centrali  e  degli
Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento. 
    Il mantenimento del  predetto  (sopravvenuto)  differente  regime
della decorrenza degli effetti giuridici della promozione per «merito
straordinario»   non   trova   giustificazione,   come    prospettato
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, nelle differenti  modalita'
di conseguimento della stessa promozione sostanziandosi,  invero,  in
una disparita' di trattamento e irrazionalita' della  previsione  che
finisce per sminuire e  svilire  la  stessa  ratio  dell'istituto  in
esame: cosi' operando, la  disposizione  «premiale»  per  meriti  sul
campo, ed il  differente  regime  della  decorrenza  giuridica  della
stessa promozione rispetto  a  quella  ora  prevista  per  il  canale
ordinario del concorso interno,  conduce  al  paradosso  di  relegare
quanti assurgono prima (per  i  «meriti»  riconosciuti  della  stessa
pubblica amministrazione) alla nuova qualifica in  una  posizione  in
ruolo  deteriore  rispetto  a  quelli  che  giungeranno  alla  stessa
qualifica in data successiva, ossia dopo lo svolgimento del  concorso
interno (cui i promossi per merito  straordinario  non  hanno  potuto
addirittura partecipare in quanto gia' in  possesso  della  qualifica
messa a concorso) e unicamente per l'effetto dell'introdotto istituto
della retrodatazione. Sotto tale profilo chiara  ed  efficace  e'  la
incontestata deduzione  dei  ricorrenti  secondo  cui:  a)  essi,  in
conseguenza  dei  concorsi  interni  ai  quali  «non   ...   poterono
partecipare in quanto  gia'  in  possesso  della  qualifica  di  Vice
Sovrintendenti  per  meriti  straordinari,  venivano  scavalcati  per
anzianita' e, quindi, ai fini della  progressione  di  carriera,  dai
vincitori delle procedure concorsuali, colleghi  molto  piu'  giovani
... che non avevano  neppure  acquisiti  "meriti"  sul  campo,  tutti
inquadrati con decorrenza 1° gennaio 2002 o 1° gennaio 2003»; b)  per
tale ragione gli  stessi  hanno  invitato  «...  l'Amministrazione  a
provvedere alla retrodatazione della loro nomina, al  fine  di  porre
rimedio alla situazione paradossale venutasi a creare, tale per  cui,
la concessione di  un  beneficio  si  era  trasformata  in  fonte  di
gravissimo pregiudizio»). 
    In sostanza, le  suddette  diversita'  nella  (nuova)  disciplina
della  «retrodatazione»   non   sembrano   basarsi   su   presupposti
ragionevoli, considerato da un lato il pregresso ed  omogeneo  regime
normativo  operante  in  materia  ed  attesa,  altresi',   l'assoluta
identita' delle funzioni cui e' chiamato il personale  della  Polizia
di Stato che giunga al medesimo grado di Vice  Sovrintendente  merce'
la promozione conseguita rispettivamente: a) con concorso interno  ai
sensi degli art. 24-bis  e  ss.  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  335/1982;  b)  ovvero  con  promozione   per   meriti
straordinari ex art. 72  e  art.  75  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335/1982. 
    Parita' di funzioni, quindi, che  non  giustificano  la  rilevata
disparita' di trattamento  attuata  mediante  la  diversa  decorrenza
giuridica delle promozioni per meriti straordinari rispetto a  quelle
conseguite con il concorso interno. 
    Il Collegio ritiene altresi' di poter  utilmente  richiamare,  in
relazione al parametro di cui all'art. 3, comma 2 della Costituzione,
l'insegnamento  della  stessa  Corte  costituzionale  in  ordine   ai
parametri ed al principio della intrinseca ragionevolezza del dettato
normativo. 
    Con la sentenza n. 87/2012 la  Corte  costituzionale  ha  infatti
riaffermato e ripercorso la giurisprudenza  che  desume  dall'art.  3
della  Costituzione  un  canone  di   «razionalita'»   della   legge,
svincolato da una normativa di raffronto, rintracciato nell'«esigenza
di conformita' dell'ordinamento a valori di giustizia e  di  equita'»
(sentenza  n.  421  del  1991)  ed  a  criteri  di  coerenza  logica,
teleologica e storico-cronologica, che costituisce un presidio contro
l'eventuale manifesta irrazionalita' o  iniquita'  delle  conseguenze
della stessa (sentenze  n.  46  del  1993,  n.  81  del  1992)  (cfr.
relazione sulla  Giurisprudenza  Costituzionale  dell'Anno  2012  del
Presidente della Corte costituzionale, Riunione  Straordinaria  della
Corte del 12 aprile 2013, pagg. 95 e ss.). 
    Nel caso  in  esame,  le  modifiche  apportate,  con  il  decreto
legislativo n. 53/2001, alla sola disciplina  della  promozione  alla
qualifica superiore a mezzo della procedura «ordinaria» per  concorso
interno (ex art. 24-quater, comma 7,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 335/1982), quanto  alla  nuova  decorrenza  retrodatata
degli effetti giuridici della stessa promozione, hanno determinato, a
fronte della pregressa omogeneita' degli effetti, una sopravvenuta ed
illogica distonia rispetto alla  mantenuta  disciplina  prevista  per
l'alternativo canale di promozione per  meriti  straordinari  di  cui
all'art. 75, comma 1, decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
335/1982. 
    Ed e'  indubbio  che,  con  in  nuovo  meccanismo,  il  personale
promosso (anche in soprannumero, salvo riassorbimento) per indubbi ed
accertati meriti straordinari  si  trovi  in  concreto  relegato,  in
ragione della  differente  disciplina  della  «retrodatazione»  degli
effetti giuridici per lo questi non operante,  in  una  posizione  in
ruolo deteriore  rispetto  a  chi  partecipi  a  successivi  concorsi
indetti dalla  stessa  Amministrazione  per  la  medesima  qualifica,
potendo questi ultimi beneficiare dell'introdotta fictio iuris  della
retrodatazione ai fini giuridici al 1° gennaio dell'anno successivo a
quello in cui e' stata accertata la carenza  di  organico:  deteriore
posizione in ruolo (nello svolgimento delle  medesime  funzioni)  che
incide sia nella progressione successiva (rilevando l'anzianita'  nel
ruolo anche ai fini  della  progressione  verticale  nelle  ulteriori
procedure   per   accedere   al   ruolo   degli    ispettori),    sia
nell'applicazione degli ulteriori  ordinari  istituti  amministrativi
connessi allo status di dipendente della Polizia dello Stato (tra cui
a titolo esemplificativo, ad esempio, le istanze di trasferimento). 
    5.1.2 - In relazione al parametro costituzionale di cui  all'art.
97,  comma  1  della  Costituzione  il  Collegio   osserva   che   il
mantenimento, a fronte della pregressa omogenea  disciplina,  di  una
differenza nella  decorrenza  degli  effetti  giuridici  tre  le  due
ipotesi di promozione alla medesima qualifica superiore,  rischia  di
rappresentare un sostanziale svuotamento  dell'istituto  premiale  in
parola e quindi una palese violazione del  principio  di  efficienza,
imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. 
    Ancora una volta efficace e chiara appare la conclusiva deduzione
dei ricorrenti laddove osservano di essere  rimasti  «prigionieri  in
una sorta di ruolo ad esaurimento,  quello  di  Vice  Sovrintendenti,
composto /ed e' un vero paradosso) soltanto da  coloro  che  (come  i
ricorrenti) ... sono stati promossi per meriti straordinari». 
    6. - In conclusione, ai fini del decidere, appare rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
che con la presente ordinanza viene rimessa alla Corte costituzionale
in ordine all'art. 75, primo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 335/1982, per violazione degli art. 3, primo e  secondo
comma, e art. 97, primo comma, della Costituzione. 
    Il processo deve,  pertanto,  essere  sospeso,  con  trasmissione
degli  atti  alla  Corte   costituzionale,   per   ogni   conseguente
statuizione